Start up innovativa, non c’è bisogno del notaio

start-up-pisaCome noto da diverso tempo, in virtù della possibilità di compilare un modello standard, sarà possibile procedere alla costituzione di una «start up» innovativa avente la forma giuridica di società a responsabilità limitata (non semplificata o ad un euro) senza l’intervento notarile.

Come chiarito anche recentemente dal ministero dello Sviluppo Economico, gli atti potranno infatti essere redatti direttamente dai soci della startup, oppure avvalendosi dell’ufficio del registro delle imprese. L’ufficio camerale provvederà poi ad autenticare le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma. Insomma, per decreto è quindi possibile costituire una startup innovativa mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico. Il decreto MiSe aggiunge così un altro importante tassello che facilita la nascita delle start-up innovative.

Per quanto concerne i modelli elettronici, è stato poi dichiarato che i contratti di società a responsabilità limitata, avente per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, per i quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese delle start up, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori nel caso di società pluripersonale o dall’unico sottoscrittore nel caso di società unipersonale.

L’atto costitutivo e lo statuto, inoltre, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica ed è necessaria l’impronta digitale da ciascun sottoscrittore. L’atto senza l’impronta digitale di ciascun sottoscrittore non è invece iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese. In caso di atto plurilaterale è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti. Il procedimento di sottoscrizione deve infine concludersi entro dieci giorni dal momento della prima sottoscrizione. Non è richiesta alcuna autentica delle sottoscrizioni.

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