Responsabilità medica e omissioni della struttura sanitaria

Qualche giorno fa abbiamo brevemente commentato una sentenza da parte della Cassazione civile, che è intervenuta sul tema della responsabilità medica e sul nesso di casualità.

Riprendendo alcune delle valutazioni precedentemente in analisi, secondo i giudici, la sentenza impugnata dai congiunti avrebbe erroneamente diviso la complessità della condotta omissiva della struttura sanitaria. Avrebbe in altri termini incentrato la valutazione solo sull’ultimo anello della catena di omissioni, mentre in realtà avrebbe dovuto indagare cumulativamente e complessivamente ogni condotta.

Per gli Ermellini, infatti, una ricostruzione non “atomistica” dell’intero caso, avrebbe potuto evidenziare come la tempestiva sottoposizione dell’uomo ad accertamenti più approfonditi avrebbe potuto scongiurarne il decesso.

È piuttosto chiara, in tale ambito, l’opinione degli Ermellini, secondo cui “quello indicato è stato, infatti, solo l’ultimo anello di una catena di omissioni che andavano tutte adeguatamente indagate, specie di fronte delle risultanze della consulenza tecnica disposta in sede penale, ritenuta, peraltro, sufficiente dal primo giudice per l’accoglimento della domanda risarcitoria”.

Ricordiamo infatti come nella stessa il tecnico d’ufficio, pur escludendo che fossero ipotizzabili, con riferimento alla morte dell’uomo, dei profili di responsabilità per il reato ex art. 589 c.p.,

riteneva che le risultanze dell’indagine tecnica espletata potessero “trovare ampia dignità in responsabilità civile, a fronte dell’assunto giuridico del cosiddetto “più probabile che non””. E se tale conclusione era stata formulata con riferimento al solo (e terminale) episodio del (OMISSIS), la sua attendibilità risultava, vieppiù, ipotizzabile alla luce di una ricostruzione non “atomistica” dell’intera vicenda, accreditando l’idea che la tempestiva sottoposizione del G. ad accertamenti più approfonditi – già nella fase iniziale, o comunque in quella intermedia, dell’intera catena di accadimenti – avrebbe potuto scongiurarne il decesso.

Al riguardo, concludono i giudici con un ulteriore tassello motivazionale, si precisa come la consulenza tecnica sia da intendersi di norma come consulenza percipiente, a causa delle conoscenze di natura tecnica e specialistica necessarie, e non solo per comprendere i fatti, ma anche per poter valutare la rilevanza stessa dei fatti. Solamente per essere individuati, rilevano i giudici, hanno infatti necessità di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche, atteso che proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro cui viene fatta operare la regola probatoria della certezza probabilistica, utile per la ricostruzione del nesso causale.

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