Assemblea condominiale, ecco i limiti delle deleghe

Stando a quanto prevede la legge, ogni condomino, come sancito da parte dell’articolo 67 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile, ha il diritto di intervenire in assemblea anche attraverso la presenza di un rappresentante, che ovviamente sia regolarmente munito di delega scritta. Inoltre, nel caso in cui i condòmini siano più di venti, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e del valore proporzionale dell’immobile.

Sempre in merito al funzionamento delle deleghe per l’assemblea condominiale, precisiamo come la delega non possa essere conferita all’amministratore dello stesso condominio, e che i vizi della delega possono eventualmente essere fatti valere solo dal delegante, il cui rapporto con il delegato risulta essere regolato dalle norme sul mandato.

Ma che cosa succede in caso di astensione del delegato? Così come avviene per gli altri astenuti, in assemblea tutti i partecipanti hanno diritto di voto che può esprimersi mediante l’assenso, il dissenso o l’astensione.

Il conteggio ai fini del funzionamento dell’assemblea è molto semplice. Di fatti, alla regolare costituzione dell’assemblea concorrono tutti gli intervenuti, anche coloro i quali poi si asterranno dalla votazione. Tuttavia, solo ai fini della formazione delle maggioranze, gli astenuti vengono equiparati ai dissenzienti o assenti.

Il fatto che un delegato si astenga non significa inoltre che non possa impugnare i provvedimenti.  Di fatti, anche lui, come gli altri astenuti, risulta essere legittimato a impugnare la delibera assembleare, trovandosi nella stessa posizione degli assenti e dei partecipanti dissenzienti.

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