Come si istituisce un rapporto di servitù

l-uomo-d-affari-stressato-da-troppi-compiti-lavora-in-ufficioLe servitù costituiscono un rapporto tra beni, consistenti in un peso imposto su un fondo, servente, per l’utilità di un altro fondo, dominante, in capo a un differente proprietario.

Si tratta di un concetto basilare nel nostro ordinamento giuridico, prevedendo ad esempio che se il proprietario del terreno su cui grava la servitù vendesse il proprio fondo, allora trasferirebbe anche la servitù che su di esso grava, e lo stesso può ben dirsi nel caso in cui sia il proprietario del fondo dominante a vendere il proprio fondo.

Come si costituisce una servitù

La servitù può essere costituita mediante un atto notarile se i due proprietari dei fondi trovano un’intesa, o in modo coattivo nel caso in cui invece la servitù non dipenda dalla volontà del proprietario su cui grava la servitù, ma dipenda dall’esigenza di una causa maggiore.

Nel primo caso, ovvero nell’ipotesi in cui la servitù sia costituita mediante atto notarile, la costituzione avverrà con la contemporanea presenza di entrambi i proprietari dei fondi, ed è necessario che tutti i titolari la concedano. Anche il nudo proprietario può costituire una servitù garante su un bene concesso in usufrutto a una terza persona, ma la servitù non deve pregiudicare o arrecare danno all’usufruttuario di cui non risulterebbe necessario alcun consenso.

Le formule utile per la costituzione

Per costituire la servitù non è necessario ricorrere a formule specifiche, essendo sufficiente che sia espressa la volontà delle parti di creare un peso gravante sul fondo servente in favore del fondo dominante. È altresì possibile che la servitù possa istituirsi anche per comportamenti concludenti ma, in questo caso, il “fare” non deve essere legato a un comportamento occasionale del proprietario, ma a una condotta obiettiva e permanente.

Servitù di passaggio e fondo intercluso

Il caso più rappresentativo delle servitù è probabilmente quello in favore di un fondo intercluso, per cui si applicano le disposizioni ex art. 1051 ss. del Codice civile. La servitù di passaggio che si crea con i fondi interclusi può differenziarsi di caso a seconda delle necessità del fondo intercluso, a piedi o con veicoli, o le necessità del fondo servente, che magari potrebbe non concedere la via più breve, perché quella che gli crea un maggiore danno.

L’indennità corrisposta in favore del proprietario del fondo servente, è una somma risarcitoria che è proporzionata al danno che gli è stato cagionato, che deve tenere in considerazione non solo il valore della porzione oggetto di servitù, quanto anche dell’eventuale pregiudizio che può causare il transito di persone e veicoli.

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